Statuto organico
Art. 35
In vigore dal 19 ott 1899
L'insegnante di agraria, quello di scienze ed il maestro elementare saranno nominati dalla commissione amministrativa e di vigilanza, in seguito a concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-35