Statuto organico
Art. 33
In vigore dal 19 ott 1899
Il personale insegnante e di vigilanza della scuola e del convitto comprende:
a) il direttore dell'istituto;
b) il rettore del convitto;
c) l'insegnante d'agricoltura (che potrà anche essere il direttore dell'istituto);
d) l'insegnante di scienze naturali;
e) il maestro elementare;
f) il cappellano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-33