Statuto organico

Art. 33

In vigore dal 19 ott 1899
Il personale insegnante e di vigilanza della scuola e del convitto comprende: a) il direttore dell'istituto; b) il rettore del convitto; c) l'insegnante d'agricoltura (che potrà anche essere il direttore dell'istituto); d) l'insegnante di scienze naturali; e) il maestro elementare; f) il cappellano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-33

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