Statuto organico
Art. 28
In vigore dal 19 ott 1899
La scuola oltre ad istruire i giovani alunni nei lavori campestri e nelle nozioni di industrie agrarie, impartisce loro degli insegnamenti rudimentali di lingua italiana, aritmetica, storia, geografia, scienze naturali e agricoltura, giusta apposito programma che sarà stabilito dalla commissione amministrativa e di vigilanza inteso il direttore dell'istituto e il consiglio didattico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-28