Statuto organico
Art. 25
In vigore dal 19 ott 1899
Il convitto potrà accogliere numero 80 alunni.
Gli alunni saranno distribuiti in tre categorie: metà a posto gratuito; un quarto a posto semigratuito e un quarto ad intiero pagamento.
Saranno fissate dal regolamento le rette di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-25