Statuto organico

Art. 25

In vigore dal 19 ott 1899
Il convitto potrà accogliere numero 80 alunni. Gli alunni saranno distribuiti in tre categorie: metà a posto gratuito; un quarto a posto semigratuito e un quarto ad intiero pagamento. Saranno fissate dal regolamento le rette di pagamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-25

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