Statuto organico
Art. 20
In vigore dal 19 ott 1899
Il direttore, il personale didattico, disciplinare e tecnico dell'istituto, in caso di gravi mancanze, possono essere revocati dalla loro nomina con deliberazione motivata della commissione amministrativa, presa a maggioranza di voti metà più uno dei componenti la commissione stessa e seguendo il procedimento adottato dal Ministero d'agricoltura per gli insegnanti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-20