Art. 20
Statuto organico

Art. 20

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In vigore dal 19 ott 1899
Il direttore, il personale didattico, disciplinare e tecnico dell'istituto, in caso di gravi mancanze, possono essere revocati dalla loro nomina con deliberazione motivata della commissione amministrativa, presa a maggioranza di voti metà più uno dei componenti la commissione stessa e seguendo il procedimento adottato dal Ministero d'agricoltura per gli insegnanti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-20