Statuto organico
Art. 19
In vigore dal 19 ott 1899
Sono attribuzioni del direttore:
1° vigilare il buon andamento e l'amministrazione delle singole aziende, dei laboratori e del convitto;
2° sovraintendere all'ordinamento tecnico di tutto l'istituto;
3° presiedere il consiglio didattico e quello tecnico, e trasmetterne i voti emessi nelle sue sedute alla commissione amministrativa e di vigilanza;
4° far parte della commissione anzidetta con voce consultiva tutte le volte che vi sarà invitato dal presidente, per fornire schiarimenti sul suo ufficio e sulle proposte sue, o del consiglio tecnico;
5° presentare a fin d'anno una relazione sui risultati degli insegnamenti e delle esperienze e sulle operazioni agrarie eseguite dallo istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-19