Statuto organico
Art. 21
In vigore dal 19 ott 1899
L'istituto diffonderà l'istruzione agraria:
1° per mezzo di una scuola pratica con convitto di giovani contadini siciliani;
2° per mezzo di laboratori, campi sperimentali e aziende;
3° per mezzo di conferenze pubbliche isolate, o riunite in brevi corsi, da tenersi nella sede dell'istituto o in vari centri della provincia di Catania e della Sicilia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-21