Art. 21
Statuto organico

Art. 21

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In vigore dal 19 ott 1899
L'istituto diffonderà l'istruzione agraria: 1° per mezzo di una scuola pratica con convitto di giovani contadini siciliani; 2° per mezzo di laboratori, campi sperimentali e aziende; 3° per mezzo di conferenze pubbliche isolate, o riunite in brevi corsi, da tenersi nella sede dell'istituto o in vari centri della provincia di Catania e della Sicilia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-21