Art. 28
Statuto organico

Art. 28

28 / 46
In vigore dal 19 ott 1899
La scuola oltre ad istruire i giovani alunni nei lavori campestri e nelle nozioni di industrie agrarie, impartisce loro degli insegnamenti rudimentali di lingua italiana, aritmetica, storia, geografia, scienze naturali e agricoltura, giusta apposito programma che sarà stabilito dalla commissione amministrativa e di vigilanza inteso il direttore dell'istituto e il consiglio didattico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-28