Statuto organico
Art. 36
In vigore dal 19 ott 1899
La commissione amministrativa e di vigilanza potrà incaricare dell'ufficio di rettore uno dei suddetti insegnanti od anche il cappellano, qualora lo reputi idoneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-36