Statuto organico
Art. 39
In vigore dal 19 ott 1899
Per le esperienze agrarie l'istituto disporrà di uno o più campi esperimentali con annesse aziende agrarie, e quei laboratori scientifico-industriali che si reputeranno necessari al maggiore sviluppo dello studio delle condizioni agrarie della provincia e dell'isola, ed a promuoverne i miglioramenti.
L'istituto esplicherà altresì la sua missione:
1° con esperienze di culture sui fondi propri, o in quelli di estranei, con speciali convenzioni che non gravino sul bilancio dell'istituto;
2° con studi ed esperienze di laboratorio, sia con la manifatturazione delle materie prime in prodotti agricoli-industriali, sia coll'esame di concimi, ecc.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-39