Statuto organico

Art. 46

In vigore dal 19 ott 1899
Quando l'istituto avrà raggiunto il desiderato sviluppo e sarà riconosciuto possibile accrescere il patrimonio scientifico e tecnico e dare sempre maggiore estensione all'attività teorico-pratica rispondente alle tavole testamentarie, la commissione presenterà per l'approvazione governativa la proposta delle necessarie aggiunte allo statuto. Dato a Roma, addì 25 agosto 1899. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio A. SALANDRA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo