Art. 46
Statuto organico

Art. 46

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In vigore dal 19 ott 1899
Quando l'istituto avrà raggiunto il desiderato sviluppo e sarà riconosciuto possibile accrescere il patrimonio scientifico e tecnico e dare sempre maggiore estensione all'attività teorico-pratica rispondente alle tavole testamentarie, la commissione presenterà per l'approvazione governativa la proposta delle necessarie aggiunte allo statuto. Dato a Roma, addì 25 agosto 1899. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio A. SALANDRA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-46