Statuto organico

Art. 45

In vigore dal 19 ott 1899
I maestri d'arte sono nominati dalla commissione amministrativa e di vigilanza, sentito il parere del consiglio tecnico. Essi durano in carica per un biennio, e s'intenderanno confermati se non avranno ricevuto regolare disdetta un anno prima della scadenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-45

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