Regolamento
Art. 23
In vigore dal 9 ago 1898
Il presidente:
1° Convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.
2° Sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite.
3° Dirige e sottoscrive la corrispondenza.
4° Provvede all'osservanza delle leggi e regolamento generale e degli statuti e regolamenti speciali delle opere pie amministrate.
5° Procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal regolamento di contabilità.
6° Rappresenta in giudizio il gruppo e le singole opere pie in esso riunite.
7° Stipula i contratti deliberati dal consiglio.
8° Sospende gl'impiegati e salariati salvo a riferirne al consiglio nella prima adunanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-23