Art. 23
Regolamento

Art. 23

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In vigore dal 9 ago 1898
Il presidente: 1° Convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. 2° Sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite. 3° Dirige e sottoscrive la corrispondenza. 4° Provvede all'osservanza delle leggi e regolamento generale e degli statuti e regolamenti speciali delle opere pie amministrate. 5° Procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal regolamento di contabilità. 6° Rappresenta in giudizio il gruppo e le singole opere pie in esso riunite. 7° Stipula i contratti deliberati dal consiglio. 8° Sospende gl'impiegati e salariati salvo a riferirne al consiglio nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-23