Regolamento
Art. 18
In vigore dal 9 ago 1898
Le alunne che giunte al 21° anno di età non siano in grado per imperfezioni organiche di lucrarsi il proprio sostentamento, saranno collocate in una casa di ricovero a peso e dipendenza del gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-18