Regolamento
Art. 15
In vigore dal 9 ago 1898
La cassa di previdenza non ha esistenza legale distinta dal gruppo; non può assumere obbligazioni al di là delle proprie disponibilità annuali, nè impegnare in alcuna guisa le rendite del bilancio generale.
La sua gestione appartiene al consiglio di amministrazione dei collegi riuniti: bilanci e conti suoi fanno parte, come allegati, dei bilanci e conti del gruppo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-15