Regolamento

Art. 17

In vigore dal 9 ago 1898
Senza pregiudizio della propria responsabilità, specie per gli uffici di tutela legale, il consiglio di amministrazione potrà esercitare la assistenza alle alunne uscite dai collegi a mezzo del comitato di patronato, coordinando le azioni rispettive in quel modo che verrà stabilito con apposito regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-17

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Art. 17 Che approva il regolamento degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo