Regolamento

Art. 19

In vigore dal 9 ago 1898
Le ricoverate in detta casa avranno obbligo di occuparsi in lavori adatti alla loro condizione e di assistersi a vicenda. Esse potranno, per loro volontà, lasciare la casa, o per riunirsi a congiunti, o per provvidenza di qualche benefattore, o per tentare l'esercizio di qualche industria compatibile con la loro condizione, fisica. Quelle uscite con lo assentimento del consiglio di amministrazione, conserveranno per due anni il diritto di rientrare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-19

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