Regolamento
Art. 21
In vigore dal 9 ago 1898
Il presidente dura in carica sei anni.
I consiglieri durano in carica sei anni: si rinnovano di regola per metà ogni triennio.
Nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte.
Non potranno essere rieletti più di una volta senza la interruzione di un biennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-21