Art. 21
Regolamento

Art. 21

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In vigore dal 9 ago 1898
Il presidente dura in carica sei anni. I consiglieri durano in carica sei anni: si rinnovano di regola per metà ogni triennio. Nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte. Non potranno essere rieletti più di una volta senza la interruzione di un biennio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-21