Regolamento

Art. 25

In vigore dal 9 ago 1898
Il consiglio di amministrazione: 1° Forma i bilanci ed i conti annuali. 2° Nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati e salariati, salve le facoltà date al presidente col n. 8 dell'. 3° Stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente. 4° Propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie rappresentate, forma i regolamenti interni e di servizio. 5° Delibera sull'accettazione dei crediti, lasciti, donazioni, offerte e simili. 6° Provvede all'ammissione delle fanciulle nelle case dipendenti. 7° Delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio; ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti che non siano demandati alle decisioni del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-25

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Art. 25 Che approva il regolamento degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo