Regolamento

Art. 30

In vigore dal 9 ago 1898
L'ammissione delle alunne avviene soltanto nelle case del primo periodo di educazione e sarà fatta in base ad apposite norme di regolamento. I limiti di età per l'ammissione sono fissati dai 7 ai 12 anni inclusivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-30

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Art. 30 Che approva il regolamento degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo