Regolamento
Art. 30
30 / 64In vigore dal 9 ago 1898
L'ammissione delle alunne avviene soltanto nelle case del primo periodo di educazione e sarà fatta in base ad apposite norme di regolamento.
I limiti di età per l'ammissione sono fissati dai 7 ai 12 anni inclusivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-30