Regolamento

Art. 28

In vigore dal 9 ago 1898
Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del consiglio di amministrazione e l'urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il presidente prende sulla sua responsabilità le decisioni indispensabili e ne riferisce al consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-28

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