Regolamento

Art. 35

In vigore dal 9 ago 1898
Il gruppo ha un inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune. Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprietà di ciascun ente raggruppato, sarà assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-35

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