Regolamento
Art. 25
25 / 64In vigore dal 9 ago 1898
Il consiglio di amministrazione:
1° Forma i bilanci ed i conti annuali.
2° Nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati e salariati, salve le facoltà date al presidente col n. 8 dell'.
3° Stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente.
4° Propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie rappresentate, forma i regolamenti interni e di servizio.
5° Delibera sull'accettazione dei crediti, lasciti, donazioni, offerte e simili.
6° Provvede all'ammissione delle fanciulle nelle case dipendenti.
7° Delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio; ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti che non siano demandati alle decisioni del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-25