Regolamento

Art. 11

In vigore dal 9 ago 1898
Le alunne che prima della maggiore età abbiano acquistata perizia sufficiente in un'arte o mestiere e trovino conveniente collocamento, potranno uscire dal collegio, purchè già abbiano raggiunto il 18° anno di età ed il loro sviluppo fisico sia adatto all'occupazione da assumere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-11

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