Regolamento

Art. 9

In vigore dal 9 ago 1898
Compito del primo periodo è la istruzione elementare delle fanciulle secondo i programmi governativi, unitamente ai primi rudimenti dei lavori donneschi. Compito del secondo periodo è la istruzione professionale con il complemento delle nozioni generali di utile applicazione nell'esercizio delle singole arti, mestieri, professioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-9

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