Regolamento
Art. 4
In vigore dal 9 ago 1898
La costituzione dei due gruppi è diretta:
a) a rendere praticamente proficua la beneficenza col fare acquistare alle alunne per istruzione, per educazione, per abitudini corrispondenti alla loro condizione sociale, l'attitudine completa a bastare a sè stesse al tempo della uscita dai collegi e dagli istituti;
b) a liberare le opere pie che riuniscono forme diverse di beneficenza dai loro obblighi di ricovero e di educazione muliebre, affinché esse possano dedicare con maggiore intensità mezzi ed azione al fine principale della loro fondazione;
c) ad estendere gli effetti della beneficenza colla semplificazione dei servizi e col risparmio nelle spese generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-4