Regolamento

Art. 4

In vigore dal 9 ago 1898
La costituzione dei due gruppi è diretta: a) a rendere praticamente proficua la beneficenza col fare acquistare alle alunne per istruzione, per educazione, per abitudini corrispondenti alla loro condizione sociale, l'attitudine completa a bastare a sè stesse al tempo della uscita dai collegi e dagli istituti; b) a liberare le opere pie che riuniscono forme diverse di beneficenza dai loro obblighi di ricovero e di educazione muliebre, affinché esse possano dedicare con maggiore intensità mezzi ed azione al fine principale della loro fondazione; c) ad estendere gli effetti della beneficenza colla semplificazione dei servizi e col risparmio nelle spese generali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-4

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Art. 4 Che approva il regolamento degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo