Regolamento
Art. 5
In vigore dal 9 ago 1898
L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalità secondaria dei singoli statuti degli enti riuniti è parimenti commesso al consiglio di amministrazione del gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-5