Regolamento

Art. 8

In vigore dal 9 ago 1898
La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per età. A ciascun periodo sarà assegnata apposita casa, o quanto meno, parte distinta e separata di una casa. Ogni promiscuità di fanciulle, di adolescenti, di adulte, è vietata
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-8

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