Regolamento
Art. 8
In vigore dal 9 ago 1898
La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per età.
A ciascun periodo sarà assegnata apposita casa, o quanto meno, parte distinta e separata di una casa.
Ogni promiscuità di fanciulle, di adolescenti, di adulte, è vietata
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