Statuto

Art. 29

In vigore dal 7 apr 1896
Il corso ordinario per la sezione inferiore è triennale. È facoltativo un quarto anno complementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-29

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Art. 29 Che erige in ente morale l' istituto agrario siciliano Val di Savoia in Catania, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo