Statuto

Art. 25

In vigore dal 7 apr 1896
Sono attribuzioni dei singoli insegnanti: 1° impartire le lezioni e dirigere le esercitazioni pratiche secondo gli orari stabiliti dal consiglio didattico; 2° cooperare alle ricerche sperimentali che si intraprendono nell'istituto nell' interesse dell'agricoltura; 3° dirigere i laboratori-poderi od aziende agrarie di qualunque specie ai quali sono preposti, in relazione alla natura del loro insegnamento; 4° i professori che hanno la direzione dei poderi ed aziende agrarie, devono inoltre aver cura della relativa contabilità speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-25

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Art. 25 Che erige in ente morale l' istituto agrario siciliano Val di Savoia in Catania, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo