Statuto
Art. 25
In vigore dal 7 apr 1896
Sono attribuzioni dei singoli insegnanti:
1° impartire le lezioni e dirigere le esercitazioni pratiche secondo gli orari stabiliti dal consiglio didattico;
2° cooperare alle ricerche sperimentali che si intraprendono nell'istituto nell' interesse dell'agricoltura;
3° dirigere i laboratori-poderi od aziende agrarie di qualunque specie ai quali sono preposti, in relazione alla natura del loro insegnamento;
4° i professori che hanno la direzione dei poderi ed aziende agrarie, devono inoltre aver cura della relativa contabilità speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-25