Statuto
Art. 26
In vigore dal 7 apr 1896
Sono attribuzioni dei maestri d'arte:
1° coadiuvare gli insegnanti, alla cui dipendenza si trovano, nelle esercitazioni pratiche degli alunni;
2° coadiuvare gli insegnanti nella tenuta della contabilità delle singole aziende;
3° sorvegliare gli alunni pel tempo nel quale essi sono adibiti ai lavori pratici
4° impartire loro le nozioni elementari necessarie all'esercizio della propria arte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-26