Statuto
Art. 31
In vigore dal 7 apr 1896
Nella sezione inferiore sarà ammesso ogni anno quel numero di alunni richiesto dai lavori campestri e compatibile col bilancio.
La commissione amministrativa determinerà detto numero ripartendolo nelle tre categorie di alunni a posto gratuito, o semi-gratuito, o a pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-31