Statuto

Art. 31

In vigore dal 7 apr 1896
Nella sezione inferiore sarà ammesso ogni anno quel numero di alunni richiesto dai lavori campestri e compatibile col bilancio. La commissione amministrativa determinerà detto numero ripartendolo nelle tre categorie di alunni a posto gratuito, o semi-gratuito, o a pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-31

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