Statuto

Art. 28

In vigore dal 7 apr 1896
Il direttore del convitto, il cappellano, i maestri d'arte e gli assistenti, in caso di gravi mancanze d'ordine morale, possono venire revocati con deliberazione motivata dalla commissione, presa a maggioranza di tre quarti dei voti. I maestri d'arte e gli assistenti possono, per gravi mancanze disciplinari, venire revocati sulla proposta del direttore dell'istituto, previo il parere del consiglio dei professori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-28

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