Statuto

Art. 32

In vigore dal 7 apr 1896
Il trattamento degli alunni nel convitto, tenuto conto del fine e delle condizioni dell'istituto, sarà conforme alla condizione di uomini destinati ai lavori campestri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-32

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