Statuto
Art. 32
In vigore dal 7 apr 1896
Il trattamento degli alunni nel convitto, tenuto conto del fine e delle condizioni dell'istituto, sarà conforme alla condizione di uomini destinati ai lavori campestri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-32