Statuto
Art. 37
In vigore dal 7 apr 1896
Nella sezione superiore vi potranno essere studenti e uditori, e questi sia per tutti gl'insegnamenti, sia per insegnamenti singoli.
Per l'ammissione in qualità di studenti si richiede la licenza liceale o d'istituto tecnico di qualunque sezione, o la licenza del corso superiore delle scuole speciali d'agricoltura, o l' ammissione a qualunque corso universitario.
Per l'ammissione in qualità di uditori si richiede l'età superiore ai 16 anni.
Quegli studenti, i quali non avessero frequentato in qualità di studenti o di uditori all' università, e superato i relativi esami, i corsi di botanica, zoologia, mineralogia e geologia, fisica e chimica generale, sono obbligati ad inscriversi ai corsi medesimi e frequentarli come studenti o come uditori riportandone certificato di approvazione.
La commissione amministrativa tenendo conto degli orari di detti insegnamenti e delle esigenze degli altri, propri dell'istituto, stabilirà il tempo in cui essi dovranno essere frequentati lungo il corso dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-37