Statuto
Art. 40
In vigore dal 7 apr 1896
L'istituto comincierà, a funzionare col rispettivo primo corso delle due sezioni: in seguito si andrà gradatamente completando.
Il personale verrà anche esso gradatamente nominato, a misura che lo richiedono i bisogni dell' insegnamento.
Roma, addì 27 febbraio 1896.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
A. BARAZZUOLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-40