Statuto

Art. 40

In vigore dal 7 apr 1896
L'istituto comincierà, a funzionare col rispettivo primo corso delle due sezioni: in seguito si andrà gradatamente completando. Il personale verrà anche esso gradatamente nominato, a misura che lo richiedono i bisogni dell' insegnamento. Roma, addì 27 febbraio 1896. Visto d'ordine di S. M. Il ministro di agricoltura, industria e commercio A. BARAZZUOLI.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-40

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