Art. 2

In vigore dal 7 apr 1896
È approvato per l'istituto agrario predetto lo statuto organico annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1896. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1896. Reg. 205. Atti del Governo a f. 33. G. Cappiello Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. A. Barazzuoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo