Art. 1
In vigore dal 7 apr 1896
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento olografo 21 settembre 1880 e successivi codicilli di Giuseppe Gravina Crujllas, principe di Valle di Savoia;
Veduto il Nostro decreto 1° dicembre 1889 che autorizzava il comune di Catania ad accettare l'eredità lasciatagli dal predetto testatore per la costituzione di un istituto agrario siciliano;
Sentito il parere del comitato per l'istruzione agraria;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L' istituto agrario siciliano Val di Savoia è eretto in ente morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-rd-1