Art. 1

In vigore dal 7 apr 1896
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testamento olografo 21 settembre 1880 e successivi codicilli di Giuseppe Gravina Crujllas, principe di Valle di Savoia; Veduto il Nostro decreto 1° dicembre 1889 che autorizzava il comune di Catania ad accettare l'eredità lasciatagli dal predetto testatore per la costituzione di un istituto agrario siciliano; Sentito il parere del comitato per l'istruzione agraria; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L' istituto agrario siciliano Val di Savoia è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-rd-1

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