Statuto

Art. 23

In vigore dal 7 apr 1896
Il consiglio dei professori: 1° esamina ed approva i programmi degli insegnamenti, coordinandoli fra loro; 2° compila gli orari; 3° infligge agli studenti, ove occorra, le pene disciplinari che saranno stabilite dal regolamento; 4° giudica delle istanze degli studenti, le quali gli verranno a tal uopo rimesse dal direttore; 5° propone gl' incarichi; 6° dà il parere sulle esperienze agrarie che si dovranno intraprendere pel miglioramento dell'agricoltura locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-23

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