Statuto
Art. 23
In vigore dal 7 apr 1896
Il consiglio dei professori:
1° esamina ed approva i programmi degli insegnamenti, coordinandoli fra loro;
2° compila gli orari;
3° infligge agli studenti, ove occorra, le pene disciplinari che saranno stabilite dal regolamento;
4° giudica delle istanze degli studenti, le quali gli verranno a tal uopo rimesse dal direttore;
5° propone gl' incarichi;
6° dà il parere sulle esperienze agrarie che si dovranno intraprendere pel miglioramento dell'agricoltura locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-23