Statuto
Art. 18
In vigore dal 7 apr 1896
I professori ordinari e straordinari non sono revocabili che per gravi ragioni morali e didattiche. Per gravi ragioni morali non sono revocabili se non dietro il parere di una commissione composta del rettore dell'università di Catania e di due consiglieri di corte d'appello da nominarsi dal primo presidente della corte d'appello di Catania: e per ragioni didattiche solo dietro il parere conforme ed unanime di una commissione costituita colle stesse norme della commissione giudicatrice del concorso.
Dette commissioni potranno venir convocate solo in seguito a deliberazione motivata dalla commissione amministrativa presa a maggioranza di tre quarti dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-18