Statuto
Art. 14
In vigore dal 7 apr 1896
Nella sezione inferiore i giovani saranno istruiti e addestrati nei lavori campestri. Essi riceveranno insegnamenti rudimentali di lingua italiana, aritmetica, contabilità agraria, agraria con prenozioni di storia naturale, e quelle altre nozioni relative ai lavori agrari che essi faranno nel podere sperimentale. Saranno anche loro impartiti brevi elementi di geografia e storia patria, e saranno istruiti nella morale e religione.
Nella sezione superiore saranno dati i seguenti insegnamenti: agraria, chimica agraria, zooiatria e zootecnia, economia e legislazione agraria, contabilità agraria, patologia vegetale e quegli altri sopra le culture o industrie agrarie che le prove le quali si faranno nel podere e la esperienza consiglieranno.
Potranno inoltre, nei limiti compatibili col bilancio, essere istituiti insegnamenti di parassitologia animale, di geologia e meteorologia agraria.
Codesti insegnamenti potranno essere riuniti e divisi, resi perfino temporanei, e soppressi secondo il. bisogno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-14