Statuto

Art. 9

In vigore dal 7 apr 1896
È vietato ai membri della commissione amministrativa di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti od affini sino al 4° grado; come anche di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, ecc., che si riferiscano ai beni da essa amministrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo