Statuto
Art. 6
In vigore dal 7 apr 1896
Il presidente della commissione ha le seguenti attribuzioni:
1° spedire gli atti per la convocazione della commissione amministrativa;
2° presiedere e dirigere le adunanze;
3° curare la esecuzione delle deliberazioni prese;
4° dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
5° sorvegliare l'andamento degli affari: rappresentare in giudizio la commissione amministrativa e stipulare in nome di essa i contratti dalla medesima deliberati;
6° procedere alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del cassiere;
7° vigilare che il cassiere presenti puntualmente i conti ai termini di legge, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti necessari;
8° prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatrici, ancorchè di competenza della commissione amministrativa, salvo a darne conoscenza alla medesima nella prima seduta;
9° sorvegliare il buono andamento degli studi nelle due sezioni dell' istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-6