Statuto

Art. 2

In vigore dal 7 apr 1896
I mezzi di cui dispone l' istituto pel conseguimento dei suoi fini sono: 1° il patrimonio lasciato allo stesso dal pio fondatore, e consistente nei cespiti seguenti: a) tenute Cattivelli, Salto del Lupo, Bevaio Timponazzo, Macchione, Maddauso, Tenuta Grande, Vignazzi, Albiata, Tenutella, Poggio Santa Lania, Santa Lania dell'ex-feudo Armicci, ex-feudo Cugno Mezzano, ex feudo Luogo Grande, latifondo di Nesima; b) casa palazzata in Catania sita in via E. V.; c) canoni sopra gli ex-feudi Raffadali, Burgio, Tardelli, Cugno di Troina; d) otto titoli di consolidato 5 per cento nominativi, per l'annua rendita di lire 45,200; tre titoli di rendita provvisoria dovuta dal comune di Catania, ed oggi assunta dallo Stato per la rendita di lire 1017.27; sette cartelle di consolidato 5 per cento al latore per la rendita di lire 2050; e) rendite dovute dai signori Antonino Mazza e barone di Donna Fugata; f) capitale di lire 280,500 dovuto dal signor Beneventano; g) quota degli eredi del signor D. Claudio Arezzo ed altri cespiti e capitali; 2° le contribuzioni scolastiche, le entrate dei convitti, del podere ed altre entrate varie; 3° gli eventuali lasciti e sovvenzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-2

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